Sez. 1, Sentenza n. 25121 del 15/04/2003 Cc. (dep. 10/06/2003) Rv. 224695 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza emessa ai sensi del'art. 129 1° comma cod. proc. pen. - Sentenza emessa ai sensi del'art. 129 1 comma cod. proc. pen. - Possibilità di qualificarla come predibattimentale ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. - Esclusione. .
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Qualora una sentenza sia emessa dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell'imputato, deve comunque essere considerata come sentenza di merito pronunciata ai sensi dell'art. 129 1.ò comma cod. proc. pen. e quindi soggetta ad appello anche se nel dispositivo si parli di improcedibilità dell'azione penale. Invece le sentenza emesse negli atti preliminari al dibattimento debbono considerarsi comunque emesse ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. e quindi ricorribili solo in cassazione, qualunque sia il nomen iuris loro dato dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)