Sez. 3, Sentenza n. 10301 del 27/07/2001 (Rv. 548576 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Convenuto - Eccezione di difetto di legittimazione e domanda subordinata di garanzia nei confronti del chiamato - Estensione della domanda attorea nei confronti del chiamato - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva e, solo in subordine, eserciti azione di garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa, la domanda dell'attore non si estende automaticamente nei confronti del terzo; pertanto, incorre in vizio di extrapetizione il giudice che, assolto il convenuto dalla domanda di risarcimento del danno, pronunci condanna nei confronti del terzo (nella specie, l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno da infiltrazioni nei confronti di un condomino e del condominio che aveva chiamato in causa il costruttore; respinta la domanda nei confronti del condominio e del costruttore, aveva proposto appello il solo condomino chiedendo la reiezione della domanda e in subordine la condanna del chiamato a titolo di garanzia; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda nei confronti del condomino e condannato il chiamato a risarcire l'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)