Sez. 2, Sentenza n. 7863 del 19/07/1995 (Rv. 493346 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Eccezione opposta dal terzo fornitore chiamato in causa - Estensione alla domanda principale - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE
La domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa inidonea all'uso (art. 1495 cod. civ.) non si estende al terzo fornitore della cosa, chiamato in causa dal venditore, perché l'azione in tal modo esercitata nei confronti del terzo ha un titolo fondato su un rapporto contrattuale diverso da quello che è posto alla base della domanda principale e l'obbligazione dedotta dal convenuto principale non si inserisce in giudizio, quindi, in via alternativa con quella dedotta dall'attore a carico dello stesso convenuto; ne consegue che l'eccezione di decadenza dalla garanzia opposta dal terzo chiamato in causa non può essere estesa alla domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)