Sez. 3, Sentenza n. 3474 del 09/04/1999 (Rv. 525130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Chiamata in causa di un terzo - Unicità ed inscindibilità della causa - Configurabilità - Separazione dei giudizi - Inammissibilità - Competenza per territorio non contestata dal convenuto - Eccezione sul punto da parte del terzo - Inefficacia.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE
Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)