Sez. 2 - , Sentenza n. 13960 del 12/12/2019 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278912 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Divieto di custodia cautelare in carcere di imputato con prole di età inferiore a sei anni - Estensibilità al caso di prole disabile di età superiore – Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni possa configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un'eccezione di costituzionalità, essendo diverse le esigenze assistenziali relative ad un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all'assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)