Sez. 5, Sentenza n. 11684 del 05/08/2002 (Rv. 556634 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Processo tributario - Disciplina del d.P.R. n. 636 del 1972 - Commissione tributaria centrale - Decisioni - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti - Violazione di legge - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale (rese nel regime del processo tributario disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost., sicché sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)