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Sez. 1, Sentenza n. 1147 del 11/02/1999 (Rv. 523126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Contenzioso tributario secondo il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - Commissione centrale - Decisioni - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti - Violazione di legge - Necessità - Conseguenze - Totale mancanza di motivazione - Ammissibilità del ricorso - Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le decisioni della commissione tributaria centrale (rese nel regime del contenzioso tributario secondo il d.P.R. n. 636 del 1972) sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, ma, poiché tale rimedio è previsto soltanto per il vizio di violazione di legge, il ricorso, fuori del caso di totale mancanza di motivazione, che è pur sempre riconducibile a quel vizio, non è proponibile per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)