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Sez. 5, Sentenza n. 15920 del 20/07/2011 (Rv. 618774 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissione tributaria centrale - Decisioni - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Oggetto - Violazione di legge - Configurabilità - Vizi attinenti la motivazione - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618774-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale è proponibile (nel regime vigente "pro tempore", anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 40 del 2006) solo ai sensi dell'art. 111 Cost., sicché sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)