Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 02/02/2007 (Rv. 594746 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE | Idoneità all'esclusione della mora del debitore - Condizioni - Serietà - Requisiti - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell'articolo 1220 cod. civ., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'articolo 1182 cod. civ., perchè non è seria un'offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell'offerta non formale - fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo - contrastava con l'essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell'articolo 186 bis cod. proc. civ., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Proc. Civ. art. 186 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)