Sez. L - , Sentenza n. 13482 del 29/05/2018 (Rv. 648986 - 02)
FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE | Protezione civile e ecologia - Stato di emergenza - Ordinanze emanate ex art. 5 della l. n. 225 del 1992 - Deroghe alle leggi - Condizioni - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE
Le ordinanze emanate a norma dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, riconducibili alla categoria delle «ordinanze libere», qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate. (Nella specie, la S.C., in un'ipotesi di comando di personale, ha escluso che la previsione dell'ordinanza ministeriale - secondo cui l'ente di destinazione era tenuto a rimborsare il trattamento di missione anticipato dall'ente di provenienza - potesse implicare una deroga alla disciplina di carattere generale, che pone a carico dell'utilizzatore gli oneri economici del personale comandato, limitando il rimborso ai soli emolumenti indicati).
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)