Sez. 1, Sentenza n. 5211 del 27/02/2008 (Rv. 602531 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale (art. 63 T.U. enti locali) - Lite pendente - Deroga - Lite avente ad oggetto la corresponsione da parte del comune dell'indennità di funzione per gli amministratori comunali - Controversia relativa a fatto connesso con l'esercizio del mandato - Configurabilità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Il giudizio instaurato per la corresponsione dell'indennità di funzione prevista per gli amministratori comunali va annoverato tra le liti di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui pendenza costituisce causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, non applicandosi ad esso l'esimente della connessione con l'esercizio del mandato, di cui al comma 3 dello stesso art. 63; il compenso o l'indennità di carica, infatti, attiene ad una situazione a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell'amministratore comunale, ma non riguarda l'espletamento di funzioni istituzionali del consigliere e non è finalizzata al perseguimento di interessi generali dell'ente territoriale o della collettività.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)