Sez. 2, Sentenza n. 11133 del 26/10/1995 (Rv. 494378 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - CHIARIMENTI ALLE PARTI | Informazioni assunte da terzi - Esame di documenti e registri non prodotti in causa - Attività effettuate dal consulente senza l'autorizzazione del giudice - Errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente - Vizio della sentenza - Configurabilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - CHIARIMENTI ALLE PARTI
La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 cod. proc. civ. che fa divieto di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi e di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)