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Sez. L, Sentenza n. 3615 del 02/05/1990 (Rv. 466944 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONI GIURIDICHE O DI MERITO ESPRESSE DAL CONSULENTE - RICHIAMO AD ESSE DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - POTERE DI CONDIVIDERLE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466944-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONI GIURIDICHE O DI MERITO ESPRESSE DAL CONSULENTE - RICHIAMO AD ESSE DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO - POTERE DI CONDIVIDERLE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*

La consulenza tecnica - che è sempre discrezionalmente utilizzabile dal giudice per la valutazione tecnica di determinati fatti e che, ai fini della sua esecuzione, può implicare ispezione, esperimenti, nonché esame di documenti e registri contabili anche non prodotti in causa - non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dagli oneri probatori da cui sono gravate ex art. 2697 cod. civ. e la sua eventuale irritualità, per essere stati, in Sede di conferimento dell'incarico o nel corso dell'espletamento del medesimo, ecceduti tali limiti ad essa connaturali, se non ne determina nullità - in difetto di espressa precisione di legge - può determinare un vizio di motivazione della sentenza che l'abbia posta a fondamento del giudizio - pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente accertamenti o formulazione di valutazioni giuridiche o di merito ovvero quest'ultimo in tal senso ecceda dall'incarico ricevuto, il giudice stesso non può risolvere la controversia in base ad un semplice richiamo alle conclusioni peritali, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione, basata sugli elementi probatori legittimamente acquisiti al processo, e dia adeguata giustificazione del proprio convincimento, tenendo anche conto delle deduzioni ed osservazioni difensive formulate dalle parti. (V 8676/87, mass n 456130; (V 414/87, mass n 450876; (V 250/85, mass n 438474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)