Sez. L, Sentenza n. 2250 del 27/02/1995 (Rv. 490757 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Conclusione diretta degli affari da parte del preponente o mancata comunicazione all'agente del buon fine di essi - Consulenza tecnica - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Richiesta di esibizione delle scritture contabili del preponente e di redazione della consulenza tecnica - Ammissibilità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia, qualora il preponente abbia concluso affari direttamente nella zona dell'agente, ovvero quando non abbia comunicato all'agente il buon fine degli affari da lui promossi, la consulenza tecnica - che è generalmente disposta allo scopo di fornire al giudice la valutazione di fatti già acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova ove sia diretta non solo alla valutazione tecnica, ma anche all'accertamento di dati contabili, atteso che in tali casi l'agente che invoca il pagamento delle provvigioni - sul quale incombe l'onere, a norma dell'art. 2697 cod. civ., di fornire la dimostrazione degli affari conclusi per il suo tramite - non ha altro mezzo, per accertare la conclusione ed il buon fine di questi affari, che richiedere l'esibizione delle scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)