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Sez. L, Sentenza n. 19362 del 04/10/2005 (Rv. 583604 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del c.c.n.l. 18 luglio 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di inquadramento nel sesto e settimo livello stipendiale.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583604-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 23 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e il successivo accordo 25 marzo 1993, all. c), aveva ritenuto, con motivazione coerente e logica, che il dipendente avesse diritto all'inquadramento nel sesto livello a partire dal 1° dicembre 1991 e all'inquadramento nel settimo livello dal 1° dicembre 1997, non essendo stata provata dalla società l'esistenza di un diverso accordo aziendale del 13 maggio 1993 e la pretesa coincidenza del contenuto dello stesso con la circolare applicativa del 26 maggio successivo, rimasta semplice interpretazione unilaterale della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)