Sez. L, Sentenza n. 11921 del 26/06/2004 (Rv. 573930 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento nel settimo livello stipendiale di dipendenti delle ferrovie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità che per vizio di motivazione oppure per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, i quali sono governati da un principio di gerarchia interna secondo il quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi - integrativi, quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede, che pure rappresenta il punto di congiunzione tra i due gruppi di canoni, con la conseguenza che il controllo da parte della corte di legittimità sulla interpretazione che hanno dato i giudici di merito ad una stessa disposizione collettiva può dare esiti differenti a seconda dei casi e dell'oggetto specifico della censura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente una errata applicazione dei canoni ermeneutici da parte dei giudici di merito in relazione all'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo 1990 - 1992 dei ferrovieri, laddove la citata norma contrattuale era stata interpretata nel senso che essa attribuiva il diritto al settimo livello stipendiale ai dipendenti che avessero maturato complessivamente l'anzianità richiesta di otto anni indifferentemente nella quinta o nella sesta categoria lavorativa, in quanto la disciplina collettiva non prevedeva un'autonoma sesta categoria, ma un quinto e un quinto \ sesto livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)