Sez. 3, Sentenza n. 1555 del 13/02/1998 (Rv. 512607 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Criterio - Inammissibilità della domanda nei confronti di una parte - Litisconsorzio necessario in appello con quest'ultima - Mancanza di domande nei suoi confronti - Irrilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE
Anche se la domanda nei confronti di un convenuto è stata dichiarata inammissibile dal giudice, deve essergli notificata, in qualità di litisconsorte processuale (art. 332 cod. proc. civ.), l'impugnazione nel merito della sentenza, pur se nessuna delle parti, in secondo grado, formuli domande nei suoi confronti, con la conseguenza che colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata deve rimborsargli le spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)