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Sez. L, Sentenza n. 5206 del 11/04/2002 (Rv. 553665 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso proposto in via principale - Conversione del ricorso incidentale in ricorso principale - Rispetto dei relativi requisiti di tempestività e condizioni di notifica - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553665-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività e deve rispettare le condizioni di notifica. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il suddetto ricorso incidentale che, in ipotesi di mancanza nell'atto di notifica della sentenza di appello dell'elezione di residenza o di domicilio, sia stato notificato presso il domicilio eletto dalla controparte per il giudizio di legittimità, anziché presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)