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Sez. L, Sentenza n. 4860 del 18/05/1994 (Rv. 486666 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini | Conversione in ricorso principale per inammissibilità di quello proposto in via principale - Condizioni - Termine breve della notifica della sentenza - Scadenza - Estensione della inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486666-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini

Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività; con l'ulteriore conseguenza che detto ricorso incidentale è inammissibile ove notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)