Sez. L, Sentenza n. 4860 del 18/05/1994 (Rv. 486666 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini | Conversione in ricorso principale per inammissibilità di quello proposto in via principale - Condizioni - Termine breve della notifica della sentenza - Scadenza - Estensione della inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini
Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività; con l'ulteriore conseguenza che detto ricorso incidentale è inammissibile ove notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)