Sez. 3, Sentenza n. 1618 del 26/01/2005 (Rv. 579539 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI | Finalità - Attuazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Migliore esercizio della potestà ordinatoria - Mancata comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI
Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poiché nel procedimento disciplinato dall'art. 495 cod. proc. civ. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione, l'omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sé la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l'opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per far valere eventuali vizi di tali atti. Né detto principio contrasta con il disposto dell'art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)