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Sez. 3, Sentenza n. 22279 del 02/11/2010 (Rv. 614705 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazione del principio del contraddittorio - Allegazione quale motivo di opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Condizioni - Deduzione del concreto pregiudizio al diritto di difesa arrecato dalla violazione del principio del contraddittorio - Necessità - Difetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614705-01

ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)