Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006 (Rv. 593607 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI | Convocazione per l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita - Necessità - Omessa convocazione - Nullità del procedimento - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI
Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)