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Sez. L, Sentenza n. 11651 del 29/07/2003 (Rv. 565494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento per riduzione di personale ex legge n. 223 del 1991 - Contestazione da parte del lavoratore della mancata applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità - Conseguenze - Indicazione e prova delle circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In sede di impugnazione di licenziamento per riduzione di personale effettuato a norma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, ove venga contestata, da parte del lavoratore, la mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)