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Sez. L, Sentenza n. 16680 del 24/08/2004 (Rv. 576552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Impugnativa di sospensione per messa in Cigs - Contestazione da parte del lavoratore dei criteri adottati per la realtà dei lavoratori da porre in mobilità - Conseguenze - Indicazione e prova delle circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In sede di impugnazione di un provvedimento aziendale di sospensione per messa in Cassa integrazione effettuato a norma della legge n. 223 del 1991, ove venga contestata, da parte del lavoratore, la mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo un provvedimento di messa in Cigs, in quanto il criterio di selezione adottato era assolutamente generico, basato su fattori discrezionali, non verificabile e non coerenti con la misura della trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno in part time)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)