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Sez. L, Sentenza n. 16629 del 08/08/2005 (Rv. 582608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 - Impugnativa - Indicazione nel ricorso introduttivo delle specifiche irregolarità procedurali addebitate al datore di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il lavoratore, il quale voglia far valere l'inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli, giusta quanto disposto dall'art. 5, terzo comma, e dall'art. 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di "iter" procedurale per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto - a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalle suddette norme - ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il "petitum", in osservanza del disposto dell'art. 414 cod. proc. civ. ed in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro. Solo quando il lavoratore che propone l'impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)