Sez. 6 - , Sentenza n. 11947 del 15/01/2019 Cc. (dep. 18/03/2019) Rv. 275293 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Estradizione verso gli Stati Uniti di America – Verifica della “base ragionevole” prevista dall’art. X, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione – Valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la segretazione dell'identità di fonti dichiarative nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)