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Sez. 6, Sentenza n. 5760 del 04/02/2011 Cc. (dep. 15/02/2011) Rv. 249455 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Trattato di estradizione Italia - U.S.A. - Relazione sommaria sui fatti allegata alla domanda estradizionale - Controllo del giudice italiano - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249455-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la segretazione dell'identità dei testimoni nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 10 com. 3 lett. B, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)