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Sez. 6, Sentenza n. 14941 del 26/02/2018 Cc. (dep. 04/04/2018) Rv. 272766 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Estradizione verso gli Stati Uniti di America - Verifica della "base ragionevole" prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), Trattato bilaterale di estradizione - Valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272766-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)