Sez. 5, Sentenza n. 4118 del 17/11/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 217937 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610 comma 4 e dell'art 611 cod.proc.pen. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte di cassazione possa richiedere, con requisitoria scritta, anche priva di sostanziale motivazione, la inammissibilità del ricorso, determinandone in tal modo la trattazione in camera di consiglio. Invero, non è violato il principio di parità tra le parti, in quanto alla udienza camerale non interviene né il difensore, né il Pm; né -per il solo fatto che quest'ultimo possa motivare la sua requisitoria con formule vaghe o di stile- è violato il diritto di difesa, atteso che tale condotta non svantaggia la parte, la quale, ulteriormente specificando con memorie le sue richieste, ben potrà, fra l'altro, evidenziare come le affermazioni del procuratore generale non siano sorrette da alcun iter argomentativo e siano, quindi, infondate o, quantomeno, indimostrate.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)