Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975 (Rv. 375349 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA - APPLICABILITA ALLE SOLE DELIBERAZIONI ANNULLABILI - FATTISPECIE (DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE A PROMUOVERE GIUDIZIO CONTRO UN CONDOMINO PER IL PAGAMENTO DI QUOTE DI SPESE DI RISCALDAMENTO).*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA - APPLICABILITA ALLE SOLE DELIBERAZIONI ANNULLABILI - FATTISPECIE (DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE A PROMUOVERE GIUDIZIO CONTRO UN CONDOMINO PER IL PAGAMENTO DI QUOTE DI SPESE DI RISCALDAMENTO).*
Il termine di decadenza dal diritto di impugnare davanti all'autorita giudiziaria le deliberazioni dell'assemblea condominiale (art 1137, ultimo comma, cod civ) concerne le deliberazioni annullabili e non anche quelle nulle. (nella specie, essendosi impugnata da parte di un condomino, la deliberazione di autorizzazione all'amministratore di promuovere contro di lui il giudizio per ottenere il pagamento della quota per il riscaldamento centralizzato, adducendosi l'impossibilita dello oggetto, la Corte ha ritenuto che si trattasse di annullabilita, e non di nullita, data la sussistenza in astratto del potere dello amministratore di esercitare la detta Azione). (V 4372/74, mass n 373053).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)