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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16940 del 25/06/2019 (Rv. 654612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca dell'ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

La competenza in ordine al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)