Sez. 2 - , Ordinanza n. 23972 del 02/10/2018 (Rv. 650634 - 01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE | Giudice competente nei processi civili davanti alla Corte di cassazione - Individuazione - Fondamento - Effetti della revoca.
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall'art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)