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Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 01)

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE | Revoca dell’ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione - Giudice del rinvio o giudice che ha emesso il provvedimento - Valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento - Contenuto.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657198-01

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 388, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)