Sez. 2, Sentenza n. 2212 del 14/06/1976 (Rv. 381011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Ai sensi dell'art 398 quarto comma cod proc civ, il termine per ricorrere per Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, e non dal passaggio in giudicato della medesima. In difetto di comunicazione, la predetta sospensione deve ritenersi operante fino alla data della notificazione della sentenza stessa alla parte ricorrente. (V 2483/74, mass n 370911; (V 976/74, mass n 368915).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)