Sez. 3, Sentenza n. 976 del 09/04/1974 (Rv. 368915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO.*
Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso a seguito dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere per la durata residua dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Conf 2435'72, mass n 359887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)