Sez. 2, Sentenza n. 6021 del 10/07/1987 (Rv. 454393 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ- IN GENERE - SERVITÙ DI PASSAGGIO - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI OPERE DI OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ- IN GENERE - SERVITÙ DI PASSAGGIO - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI OPERE DI OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE.*
Allorquando ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., il titolare di una servitù di passaggio abbia agito in giudizio, per far cessare eventuali impedimenti e turbative e per chiedere la rimessione delle cose in pristino con la demolizione di opere di ostacolo all'Esercizio della servitù di passaggio, il giudice deve condannare al ripristino della situazione anteriore senza poter disporre il trasferimento, neanche per una piccola parte, del luogo di Esercizio della servitù, ove il proprietario del fondo servente non si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dall'art. 1068, secondo comma, nel concorso delle condizioni richieste. (V 1214/86, mass n 444693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)