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Sez. L, Sentenza n. 1659 del 12/03/1980 (Rv. 405262 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONFEZIONE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405262-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONFEZIONE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITA.*

Per tutte le ipotesi di cui all'art 1 della legge n 230 del 1962, per le quali e consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, l'apposizione del termine e priva di effetto, se non risulta da atto scritto, con la conseguenza che la Forma scritta e richiesta ad substantiam e la sua confezione deve necessariamente essere anteriore o tutt'al piu contestuale all'inizio del rapporto.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)