Sez. L, Sentenza n. 1659 del 12/03/1980 (Rv. 405262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONFEZIONE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONFEZIONE ANTERIORE O CONTESTUALE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO - NECESSITA.*
Per tutte le ipotesi di cui all'art 1 della legge n 230 del 1962, per le quali e consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, l'apposizione del termine e priva di effetto, se non risulta da atto scritto, con la conseguenza che la Forma scritta e richiesta ad substantiam e la sua confezione deve necessariamente essere anteriore o tutt'al piu contestuale all'inizio del rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)