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Sez. L, Sentenza n. 757 del 06/02/1986 (Rv. 444303 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - ANTERIORITÀ O CONTESTUALITÀ RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - CLAUSOLA SCRITTA SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444303-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - ANTERIORITÀ O CONTESTUALITÀ RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - CLAUSOLA SCRITTA SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IRRILEVANZA.*

L'atto scritto, da cui - a norma del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - deve risultare l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro (nelle ipotesi ammesse dalla stessa legge e da quelle successive), essendo richiesto ad substantiam e costituendo pertanto requisito di validità per la manifestazione dell'accordo delle parti stipulanti, dev'essere anteriore o almeno contestuale alla Costituzione del rapporto. Non ha pertanto alcuna efficacia la clausola scritta stipulata nel corso del successivo svolgimento di un rapporto già costituito sulla base di un contratto da ritenere a tempo indeterminato, perché privo originariamente della valida apposizione del termine. (V 3753/85, mass n 441333; (V 4979/84, mass n 436835; (V 3204/83, mass n 428113; (V 6441/82, mass n 424074; (V 1659/80, mass n 405262; (V 2941/76, mass n 381699).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)