Sez. 5, Sentenza n. 18422 del 13/09/2004 (Rv. 577043 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione - Direzioni Regionali delle Entrate e relative sezioni distaccate - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 7, comma sesto, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, le Direzioni Regionali delle Entrate, alle quali spetta "la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione Finanziaria in sede Regionale", in quanto dotate di autonoma "legitimatio" sia "ad causam" che "ad processum" relativamente alle materie loro attribuite possono stare in giudizio direttamente, in luogo dell'ufficio impositore, e proporre appello senza necessità di alcuna autorizzazione, anche quando si tratti di sezioni distaccate, atteso che queste ultime sono espressione del medesimo livello di organizzazione periferica dell'amministrazione finanziaria e godono, anche sotto il profilo processuale, della medesima condizione delle direzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Legge 29/10/1991 num. 358 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)