Sez. 5, Sentenza n. 9716 del 21/05/2004 (Rv. 573016 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello - Proposizione da parte di sezioni distaccate delle entrate - Autorizzazione ex art. 52 D.Lgs. n. 546 del 92 - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, le Direzioni Regionali delle Entrate possono stare in giudizio direttamente e proporre appello senza necessità di alcuna autorizzazione, anche quando si tratti di sezioni distaccate, atteso che queste ultime, ai sensi del comb. disp. degli artt. 52 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 7, sesto comma, L. n. 358 del 1991, sono espressione del medesimo livello di organizzazione periferica dell'Amministrazione finanziaria e godono del medesimo <status>, anche processuale, proprio di essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Legge 29/10/1991 num. 358 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)