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Sez. 5, Sentenza n. 23953 del 23/12/2004 (Rv. 578680 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte di sezioni distaccate delle direzioni regionali delle entrate - Autorizzazione ex art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578680-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, le sezioni distaccate delle direzioni regionali delle entrate non necessitano di alcuna autorizzazione alla proposizione dell'appello principale, atteso che dette sezioni distaccate, costituendo espressione del medesimo livello di organizzazione periferica delle direzioni regionali, godono del medesimo "status", anche processuale, di queste ultime e che l'art. 7, sesto comma, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, ha espressamente attribuito alle direzioni regionali la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale, da intendersi necessariamente estesa anche alle sezioni distaccate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Legge 29/10/1991 num. 358 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)