Sez. L, Sentenza n. 2986 del 13/05/1982 (Rv. 420894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 NEI GIUDIZI IN CORSO - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 NEI GIUDIZI IN CORSO - ININFLUENZA.*
L'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, che, modificando il precedente art. 140 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che ricomprendeva tra le malattie professionali indennizzabili la silicosi e l'asbestosi a condizione che fossero contratte nell'Esercizio e "a causa" delle lavorazioni specificate nella tabella allegata n. 8), correla l'indennizzabilità della silicosi e dell'asbestosi al semplice Esercizio dei lavori morbigeni, non è applicabile, trattandosi di disposizione innovativa, ai giudizi in corso. (V 779/81, mass n 411254; (V 3111/79, mass n 399465; (V 5776/77, mass n 399465).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)