Sez. L, Sentenza n. 3111 del 28/05/1979 (Rv. 399465 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AD UN RAPPORTO PREGRESSO NON ANCORA ESAURITO - LIMITI - PREVIDENZA - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AD UN RAPPORTO PREGRESSO NON ANCORA ESAURITO - LIMITI - PREVIDENZA - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
In tema di successione di leggi, la legge nuova puo applicarsi ad un rapporto giuridico, sorto anteriormente, purche esso non abbia ancora esaurito i suoi effetti e si tratti di una norma diretta a regolare non il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di essi. Pertanto, poiche la nuova disciplina giuridica, introdotta dall'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, nello stabilire una nuova misura riduttiva della capacita di guadagno ai fini del conseguimento della pensione di invalidita, regola in modo diverso proprio il fatto generatore del diritto, e cioe una condizione cui e subordinato lo stesso sorgere del diritto, e non gli effetti di esso, tale disciplina non puo ritenersi applicabile ai rapporti giuridici sorti anteriormente con violazione del diritto acquisito alla liquidazione della pensione secondo il piu favorevole limite invalidante.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)