Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 18/04/2007 (Rv. 597059 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione stragiudiziale - Ammissibilità dopo la fissazione dell'udienza di trattazione - Sussistenza - Udienze di mero rinvio - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conciliazione c.d. abbreviata, prevista dall'art. 48, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzato dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del contendere, i cui effetti si ripercuotono sulla conclusione del giudizio in corso, non deve necessariamente aver luogo prima della fissazione della data di trattazione, potendo la relativa istanza essere depositata anche successivamente, e spettando in tal caso al collegio la verifica dell'accordo e la pronunzia di estinzione del giudizio. Costituendo espressione del principio di disponibilità delle posizioni processuali e del "favor" legislativo per una soluzione conciliativa delle liti, anche in funzione della ragionevole durata del processo, essa non può ritenersi preclusa dalla circostanza che l'accordo sia stato raggiunto solo dopo alcune udienze di mero rinvio, in quanto l'interesse all'immediatezza della tutela giurisdizionale non consente al giudice d'imporre un'attività inutile e defatigante, contro l'interesse delle parti e dell'ordinamento ad una presa d'atto dell'inutilità della prosecuzione della vertenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)