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Sez. 5, Sentenza n. 11149 del 15/05/2006 (Rv. 589504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa in giudizi riuniti - Autonomia dei singoli giudizi - Distinzione delle relative pronunce - Pagamento dell'imposta - Obbligazione solidale - Parti in causa - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589504-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa a seguito della riunione di più cause tra loro connesse, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte ai giudizi riuniti, dovendosi distinguere tra coloro che sono parti del rapporto al quale la pronuncia oggetto dell'imposizione si riferisce e coloro che sono stati evocati in giudizio con distinti atti di citazione che avrebbero dovuto dar luogo a cause separate, poi riunite per motivi di opportunità. L'esercizio del potere discrezionale di riunione, giustificato dall'identità delle questioni da trattare, non incide infatti sulla posizione delle parti né comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, con la conseguenza che la sentenza che li definisce, pur formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. E poiché l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, ed abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto. L'interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe d'altronde risultare non proporzionato all'imposizione che verrebbe a ricadere su di lui, in contrasto con l'art. 53 Cost., il quale, pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto a presupposto dell'obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)