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Sez. 5, Sentenza n. 16917 del 31/07/2007 (Rv. 599812 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza unica emessa in ipotesi di pluralità di parti in caso di litisconsorzio facoltativo - Autonomia dei singoli giudizi - Distinzione delle relative pronunce - Pagamento dell'imposta - Obbligazione solidale - Parti in causa - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599812-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In caso di imposta di registro, l'obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in presenza di pluralità di parti in caso di litisconsorzio facoltativo, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. E poichè l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'ufficio nei confronti di un sindaco di società, evocato in giudizio dalla medesima società, in uno ad altri amministratori e sindaci, per un'azione di responsabilità, azione accolta per altri litisconsorti ma non nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)