Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 19/06/2009 (Rv. 608879 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Litisconsorzio facoltativo - Soggetto estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Solidarietà con le altre parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di intervento adesivo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno presto parte al procedimento unico, essendo oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei. (Fattispecie relativa alla registrazione di una sentenza emessa in una causa in materia societaria, in cui la S.C. ha ritenuto non obbligato al pagamento dell'imposta il creditore cambiario di uno degli attori, intervenuto in via adesiva in giudizio al solo scopo di veder rafforzata la garanzia patrimoniale del suo debitore).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)