Sez. 2, Ordinanza n. 5133 del 06/03/2026 (Rv. 678845-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Amministratore di società sottoposta a sequestro in base alla legislazione antimafia - Sospensione dei poteri - Conseguenze - Conferimento di procura a rappresentare e difendere in giudizio - Inesistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione ai sensi delle disposizioni - vigenti ratione temporis - della l. n. 575 del 1965, l'adozione del sequestro dell'azienda determina la sospensione dei poteri dell'amministratore della società, privandolo di ogni potere rappresentativo: sicché la procura per la rappresentanza e difesa in giudizio conferita al difensore dall'amministratore sospeso deve considerarsi inesistente, in quanto inidonea a far sorgere il rapporto di mandato.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 272 art. 2 quater, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)