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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6111 del 01/03/2019 (Rv. 653036 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Azienda sottoposta a sequestro preventivo - Annualità precedente l'esecuzione della misura - Obblighi fiscali - Imprenditore sequestratario - Soggezione in via esclusiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653036-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In caso di sequestro preventivo di azienda ex art. 321 c.p.p., il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dall'esecuzione della misura, sicché, per quanto riguarda l'anno immediatamente precedente, soggetto passivo delle imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l'imprenditore sequestratario, nei cui confronti l'imponibile fiscale si è "cristallizzato" alla fine del menzionato esercizio, al quale, con riferimento a quell'anno, deve essere pertanto notificato l'avviso di accertamento, in qualità di "contribuente", ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)