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Sez. L, Sentenza n. 7931 del 09/06/2000 (Rv. 537479 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Richiesta in giudizio della qualifica di redattore - Riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso - Ammissibilità - Fondamento - Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537479-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In ragione degli elementi comuni caratterizzanti sia la qualifica di redattore che quella di collaboratore fisso, ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio "iura novit curia", ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)